PROROGATE LE REGOLE DI FUNZIONAMENTO DELL'OPERATIVITA’ TRANSITORIA DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI L.662/96 PREVISTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2022.
La Legge di bilancio 2023 presentata il 29 Dicembre 2022 specifica nell’art.72, la proroga al 31 dicembre 2023 del termine di applicazione per la disciplina transitoria del fondo di garanzia per le PMI prevista dalla legge di bilancio 2022, che andiamo a specificare di seguito:
- Importo massimo garantito per singola impresa pari a 5 milioni;
- Ammissione delle imprese in fascia 5 del modello di rating del fondo;
- Tutte le operazioni a fronte di investimento a prescindere dalla fascia di appartenenza del modello di valutazione del fondo hanno una % di copertura della garanzia pari all’80%;
- Fascia 1 e 2 del modello di valutazione, la % della garanzia è pari al 60% per tutte le operazioni finalizzate per esigenze di liquidità, sia per operazioni a breve termine che a medio lungo termine, con o senza piano di ammortamento;
- Fascia 3, 4 e 5 del modello di valutazione, la % della garanzia è pari all’80% per tutte le operazioni finalizzate per esigenze di liquidità, sia per operazioni a breve termine che a medio lungo termine, con o senza piano di ammortamento.
Proroga al 31.12.2023 del regime di aiuto “Temporary Crisis Framework” istituito dell’art 16, decreto aiuti (D.L. n 50/2022, convertito dalla legge n 91/2022). Il nuovo quadro temporaneo entrato in vigore per sostenere l’economia nel contesto dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.
Requisiti delle operazioni finanziarie:
Tutte le operazioni nel rispetto delle finalità delle disposizioni operative del fondo con durata max 96 mesi;
L’importo sommato dalle altre operazioni ai sensi del 2.2 e 2.3 del TCF non può superare:
- Il 15% dell’importo medio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni degli ultimi tre esercizi conclusi, come da bilanci depositati in CCIAA o come da dichiarazioni dei redditi trasmesse all’agenzia delle entrate;
- Il 50% dei costi sostenuti per l’energia (spese di acquisto dell’energia elettrica, gas, carburanti ecc) nei dodici mesi precedenti alla sottoscrizione della presente agevolazione (allegato 4). Se non si dispone dei dati contabili per dimostrare i costi sostenuti, il massimale sarà definito sulla base di una proiezione dei costi su 12 mesi nel minor intervallo temporale;
- Il fabbisogno di liquidità del soggetto beneficiario finale nei successivi 12 mesi generato dalle seguenti casistiche:
- Interruzione delle catene di approvvigionamento;
- Ha registrato forti incrementi nei prezzi dell’energia, delle materie prime e/o
- semilavorati per effetto del conflitto;
- Ha subito un forte calo del fatturato poiché molto esposto in quei mercati;
- Ha pagamenti in sospeso dalla Russia o dall’Ucraina;
- Ha registrato un aumento dei costi per la sicurezza informatica o fortemente esposto attacchi informatici.